La federazione

Statuto

Lo statuto dell’associazione, redatto davanti a un notaio di Bruxelles e pubblicato negli Allegati alla Gazzetta ufficiale belga.

Forma giuridica
Associazione internazionale senza scopo di lucro (AISBL) di diritto belga
N. d’impresa
535.772.867
Costituita
4 April 2013, before Matthieu Derynck, notaio associato, Bruxelles
Pubblicata
27 giugno 2013, Allegati al Monitore belga
Sede legale
Rue Leys 18, 1000 Brussels, Belgio
Il testo che segue è stato trascritto dall’atto digitalizzato, privo di livello testuale. Grafie e incongruenze dell’originale sono lasciate immutate. I due documenti di origine restano disponibili: Atto notarile, inglese (PDF) Gazzetta ufficiale belga, francese (PDF)

Questa traduzione è fornita per cortesia. Fa fede unicamente l’atto inglese ricevuto dal notaio di Bruxelles, la cui versione francese è stata pubblicata negli Allegati al Monitore belga.

Statuto

Preambolo

INTERNATIONAL FEDERATION OF DASEINSANALYSIS Associazione internazionale senza scopo di lucro, A Bruxelles (1000 Bruxelles), rue Leys 18

COSTITUZIONE — NOMINE

NELL’ANNO DUEMILATREDICI. Il quattro aprile.

Dinanzi a Matthieu DERYNCK, notaio associato di Bruxelles. Nel suo studio, a Bruxelles, rue de l’Association, 30.

-* SONO COMPARSI *-

  1. Il sig. Hans Dieter FOERSTER, nato a Graz (Austria), il 22 luglio 1944, residente a 1090 Vienna (Austria), Schwarzspanierstraße 15/8/1/11, rappresentato dal sig. Ado HUYGENS, di seguito indicato, in virtù di una procura privata che resterà allegata al presente atto.
  2. Il sig. Josef JENEWEIN, nato a Innsbruck (Austria), il 28 gennaio 1970, residente a 8704 Herrliberg (Svizzera), Seestrasse 113, rappresentato dal sig. Ado HUYGENS, di seguito indicato, in virtù di una procura privata che resterà allegata al presente atto.
  3. Il sig. Alain, detto Ado, HUYGENS, nato a Bruxelles, il 16 maggio 1957, residente a 1000 Bruxelles, rue Leys 18.

Di seguito denominati: «i comparenti».

I comparenti ci hanno richiesto di stabilire con il presente atto lo statuto di un’associazione internazionale senza scopo di lucro che dichiarano di aver costituito congiuntamente conformemente alla legge del ventisette giugno millenovecentoventuno, sotto la condizione sospensiva dell’approvazione da parte del Ministero della Giustizia.


-* ATTO COSTITUTIVO *-

TITOLO I: Denominazione, Sede, Oggetto, Durata

Articolo 1: Denominazione L’associazione è denominata: «International Federation of Daseinsanalysis» (di seguito «IFDA»).

Articolo 2: Sede sociale La sede sociale è stabilita a Bruxelles (1000 Bruxelles), rue Leys 18, circondario giudiziario di Bruxelles.

Articolo 3: Scopo — attività L’IFDA ha per oggetto:

  • Dispiegare e far conoscere l’essenza della Daseinsanalyse;
  • Favorire la creazione di associazioni nazionali e fornire loro linee guida minime entro le quali possano svilupparsi;
  • Federare le associazioni nazionali daseinsanalitiche in un’associazione internazionale;
  • Promuovere l’insegnamento e la ricerca nei campi daseinsanalitico, della fenomenologia, dell’antropologia e della terapia daseinsanalitica;
  • Organizzare seminari, conferenze, corsi e convegni;
  • Sostenere pubblicazioni scientifiche e recensioni di orientamento daseinsanalitico;
  • Stabilire contatti con altre scuole psicoterapeutiche e filosofiche;
  • Diffondere la Daseinsanalyse nel mondo scientifico, clinico e psicoterapeutico.

Al fine di raggiungere il proprio scopo, l’IFDA può in particolare organizzare ogni genere di manifestazione, quali esposizioni, conferenze, convegni, seminari, e in generale svolgere tutte le attività che contribuiscano direttamente o indirettamente alla realizzazione dello scopo non lucrativo sopra menzionato, comprese, entro i limiti delle disposizioni di legge, attività commerciali lucrative accessorie i cui proventi saranno interamente destinati alla realizzazione del suo scopo non lucrativo.

Articolo 4: Durata L’IFDA è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II: Membri

Articolo 5: Membri Il numero dei membri è illimitato. L’IFDA si compone di cinque diverse categorie di membri:

5.1 Membro effettivo: questa categoria è composta da:

  • a) membro effettivo collettivo: associazioni o istituzioni di orientamento daseinsanalitico riconosciute dall’IFDA (International Federation of Daseinsanalysis). Un membro effettivo collettivo è rappresentato da due membri effettivi ufficiali designati dal loro consiglio direttivo e approvati dal consiglio direttivo dell’IFDA — detti delegati — che possono partecipare all’assemblea generale e votare. Tutti i membri effettivi di un membro effettivo collettivo possono partecipare all’assemblea generale ma non possono votare. Il regolamento interno determina le condizioni di designazione dei delegati.
  • b) Membro effettivo temporaneo individuale: persone fisiche provenienti da paesi privi di un’associazione nazionale riconosciuta dall’IFDA. Egli o ella può partecipare all’assemblea generale e votare. Vi sarà un solo membro effettivo temporaneo individuale per paese.
  • c) membri del consiglio direttivo.

Il regolamento interno determina il numero dei membri effettivi.

5.2 Membro affiliato individuale: persone fisiche provenienti da paesi privi di un’associazione nazionale riconosciuta dall’IFDA e per i quali è già stato designato un membro effettivo temporaneo individuale. Possono partecipare all’assemblea generale ma non hanno diritto di voto.

5.3 Membro sostenitore: persone, associazioni o società che intendano sostenere finanziariamente l’IFDA. Possono (una persona per quota) partecipare all’assemblea generale in qualità di osservatore e non hanno diritto di voto.

5.4 Membro onorario: L’assemblea generale può, su proposta del consiglio direttivo (di seguito il «C.D.»), nominare membro onorario qualsiasi persona fisica che si sia acquisita meriti nel settore della Daseinsanalyse. I membri onorari possono partecipare all’assemblea generale ma non hanno diritto di voto, salvo decisione contraria dell’A.G.

Articolo 6: Condizioni e formalità di ammissione Per divenire membro ai sensi dei punti 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., il candidato deve presentare una domanda scritta al consiglio direttivo, specificando la categoria alla quale desidera appartenere. L’assemblea generale decide sulla sua ammissibilità.

Articolo 7: Condizioni e formalità di uscita La qualità di membro si perde per dimissioni, esclusione di un membro persona giuridica o fisica, o scioglimento del membro persona giuridica.

I. Dimissioni Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo prima della fine di un esercizio sociale. Ogni membro che non versi la propria quota entro tre (3) mesi dal sollecito inviato con lettera raccomandata è considerato dimissionario.

II. Esclusione L’assemblea generale, riunendo la metà dei membri, delibera a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati l’esclusione di un membro colpevole di una grave violazione dello scopo dell’IFDA e delle leggi dell’onore e della correttezza. Prima di tale decisione, l’assemblea generale ascolta la difesa dell’interessato o del suo rappresentante.

Articolo 8: Quote associative Il regolamento interno (di seguito il «R.I.») specifica l’importo delle quote dei membri. L’importo della quota può variare a seconda delle categorie di membri e a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica.

TITOLO III: Assemblea generale (A.G.)

Articolo 9: Composizione L’assemblea generale (di seguito «A.G.»), organo decisionale supremo dell’IFDA, è composta da tutti i membri dell’IFDA aventi diritto di voto ed è presieduta dal presidente o, in caso di assenza, dal primo vicepresidente. Per i membri effettivi collettivi, ogni associazione ha il diritto di designare al massimo due delegati per paese. Solo tali delegati possono votare a nome della loro associazione. Solo i membri effettivi menzionati al punto 5.1. possono votare. Un membro effettivo può agire quale procuratore di un altro membro effettivo dello stesso paese. Ogni membro effettivo può detenere una sola procura.

Articolo 10: Competenze L’assemblea generale è l’organo di controllo e di approvazione della gestione dell’IFDA da parte del consiglio direttivo. È investita dei poteri conferitile dalla legge o dal presente statuto. Le sue competenze sono tra le altre:

  • 10.1: Modificare lo statuto a maggioranza dei due terzi;
  • 10.2: Nominare, sospendere o escludere i membri effettivi, il presidente o un membro del consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi;
  • 10.3: Dare il discarico etico a maggioranza semplice;
  • 10.4: Dare il discarico finanziario a maggioranza semplice;
  • 10.5: Sciogliere l’IFDA e nominare i liquidatori a maggioranza dei due terzi.

Articolo 11: Convocazioni — deliberazioni Tutti i membri sono convocati per posta elettronica almeno una volta ogni tre anni dal consiglio direttivo, almeno nel mese precedente l’assemblea generale. La convocazione deve indicare la data, il luogo, l’orario e l’ordine del giorno. Se un membro effettivo ha un suggerimento o desidera aggiungere un nuovo punto all’ordine del giorno, deve segnalarlo per lettera o posta elettronica al segretario o al presidente al più tardi 10 giorni prima della riunione. Un terzo dei membri o la metà del consiglio direttivo può in qualsiasi momento richiedere un’assemblea generale straordinaria. Essa deve riunirsi entro novanta giorni dal deposito della richiesta. L’assemblea generale è validamente costituita se due terzi dei membri effettivi sono presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti, salvo diversa disposizione del presente statuto.

Articolo 12: Verbali Salvo per gli atti notarili, per ogni assemblea generale il segretario deve redigere un resoconto di ciascuna riunione e inviarlo ai membri effettivi almeno un mese prima della riunione successiva. Il primo punto all’ordine del giorno dell’A.G. è sempre la lettura e l’approvazione dell’ultimo resoconto. Esso deve essere firmato dall’ufficio di presidenza del consiglio direttivo presente. Ogni membro effettivo può consultare il registro in cui sono raccolti tutti i resoconti. Le deliberazioni assunte dalle assemblee generali che rivestano particolare interesse per tutti i membri sono portate a loro conoscenza per posta elettronica. Le deliberazioni che interessano terzi sono loro comunicate sotto forma di estratti.

Articolo 13: Voto Ogni membro effettivo dispone di un voto. In caso di parità nella votazione, il voto del presidente è determinante.

Articolo 14: Modifiche dello statuto La modifica del presente statuto può avvenire sulla base di una proposta di qualsiasi membro effettivo, che ne segnala le modifiche al consiglio direttivo, il quale le trasmette all’assemblea generale, previa consultazione del consiglio direttivo e/o del presidente. Ogni decisione di modifica dello statuto è validamente adottata a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati.

TITOLO IV: Consiglio direttivo (C.D.)

Articolo 15: Composizione Fatto salvo il Titolo IIIV, l’IFDA è gestita dal consiglio direttivo, formato da 5 a 15 membri effettivi designati dall’assemblea generale. Ogni membro effettivo può inviare la propria candidatura per posta elettronica o lettera al C.D. Ad eccezione del presidente, eletto dall’assemblea generale, il consiglio designa il proprio ufficio di presidenza tra i suoi membri: tesoriere, segretario e vicepresidente/i.

Articolo 16: Competenze Il consiglio direttivo dispone di ampi poteri riguardo all’amministrazione e alla gestione dell’IFDA. Inoltre, il consiglio direttivo esercita tutti i poteri che non siano espressamente riservati all’assemblea generale dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 17: Deliberazioni Un membro del consiglio impossibilitato a partecipare a una riunione può designare un altro membro del consiglio quale proprio procuratore con lettera ordinaria, posta elettronica, telegramma, fax o con qualsiasi mezzo elettronico, purché possa essere stampato per essere allegato al verbale e purché il procuratore confermi la ricezione del mandato elettronico, al fine di rappresentarlo e votare in suo nome. Tuttavia, nessun membro del consiglio può in tal modo rappresentare più di due colleghi. Il consiglio direttivo è validamente costituito per deliberare solo se due terzi dei suoi membri sono presenti o rappresentati, compresi almeno il presidente o il primo vicepresidente munito di procura del presidente, oppure tramite l’ufficio di presidenza del consiglio direttivo, che comprende sempre almeno il presidente o il primo vicepresidente munito di procura del presidente, il tesoriere, il segretario e due membri del consiglio direttivo. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati.

Articolo 18: Gestione ordinaria Il consiglio direttivo è incaricato della gestione ordinaria dell’IFDA.

Articolo 19: Durata dei mandati Gli amministratori sono eletti per quattro anni dall’assemblea generale, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Non vi sono restrizioni quanto al rinnovo dei mandati. Un mandato è automaticamente rinnovato salvo richiesta espressa dell’amministratore. Gli amministratori possono essere revocati dall’assemblea generale in qualsiasi momento. Il mandato dell’amministratore cessa immediatamente se il membro del consiglio in questione perde la qualità di membro effettivo per qualsiasi ragione. L’amministratore deve impegnarsi nell’IFDA presenziando almeno una volta ogni tre anni a una riunione.

Articolo 20: Rappresentanza L’IFDA è validamente rappresentata in giudizio e altrove da due membri del consiglio che agiscono congiuntamente. Entro i limiti dei loro mandati, essa è validamente rappresentata da procuratori speciali. Il consiglio direttivo può designare esperti o commissioni per compiti particolari. In caso di controversia o di causa, il presidente o il suo rappresentante deve difendere la reputazione dell’IFDA.

Articolo 21: Convocazioni Il consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno una volta all’anno, il che può inserirsi nell’organizzazione di un’assemblea generale. La convocazione deve indicare la data, il luogo, l’orario e l’ordine del giorno. Se un membro del consiglio direttivo ha un suggerimento per le varie ed eventuali o desidera formulare un’osservazione, deve segnalarlo per posta elettronica o lettera al segretario e al presidente.

Articolo 22: Sospensione di un membro In caso di urgenza, il consiglio direttivo può votare a maggioranza assoluta la sospensione provvisoria di un membro, sospensione che deve essere ratificata dalla successiva assemblea generale.

Articolo 23: Verbali Per ogni consiglio direttivo, il segretario deve redigere un resoconto e inviarlo ai suoi membri almeno nel mese precedente il consiglio direttivo successivo. Il primo punto all’ordine del giorno della riunione successiva è sempre la lettura e l’approvazione a maggioranza semplice dell’ultimo resoconto. Esso deve essere firmato dall’ufficio di presidenza del consiglio direttivo. Ogni membro effettivo nonché ogni membro del consiglio può consultare il registro in cui sono raccolti tutti i resoconti.

Articolo 24: Diritti dei membri del consiglio direttivo I membri del consiglio direttivo hanno in assemblea generale gli stessi diritti di voto di tutti gli altri membri.

TITOLO V: Regolamento interno

Articolo 25: Regolamento interno Il consiglio direttivo redige un regolamento interno che deve essere ratificato da ogni assemblea generale ogni volta che tale regolamento venga modificato.

TITOLO VI: Conti e bilancio

Articolo 26: Esercizio contabile L’esercizio contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. I conti annuali dell’esercizio precedente sono sottoposti ogni anno all’approvazione della più prossima assemblea generale ordinaria successiva alla redazione dei conti. Il tesoriere propone ogni anno al consiglio, ai fini del discarico, la contabilità, che sarà ratificata almeno una volta ogni tre anni dall’assemblea generale.

Articolo 27: Bilancio Il consiglio direttivo, rappresentato dal proprio tesoriere, propone il bilancio dell’anno successivo al voto dell’assemblea generale.

TITOLO VII: Scioglimento, liquidazione

Articolo 28 Lo scioglimento richiede una deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale. L’assemblea generale nomina il o i liquidatori, ne stabilisce i poteri e le modalità dello scioglimento.

Articolo 29 Dopo il ripianamento delle perdite, l’attivo netto è destinato a una fondazione benefica o a un’associazione senza scopo di lucro il cui fine sia il più vicino possibile a quello dell’IFDA e che deve essere non lucrativa.

TITOLO VIII: Disposizione transitoria

L’IFDA è gestita dal consiglio direttivo, formato da 3 membri effettivi, detti amministratori, fino alla prima assemblea generale straordinaria che si terrà nel 2014.


-* DISPOSIZIONI FINALI *-

I fondatori, presenti o rappresentati come sopra indicato, adottano all’unanimità le seguenti decisioni, che avranno effetto solo a decorrere dall’acquisizione da parte dell’IFDA della personalità giuridica.

A. Nomina dei primi membri del consiglio. In deroga all’articolo 15 dello statuto, il numero dei membri del consiglio è inizialmente fissato a tre (3) fino alla prima assemblea generale straordinaria. Sono nominate membri del consiglio le seguenti persone:

  1. Il sig. Hans Dieter FOERSTER, sopra citato, rappresentato dal sig. Alain, detto Ado, HUYGENS, come sopra indicato.
  2. Il sig. Josef JENEWEIN, sopra citato, rappresentato dal sig. Alain, detto Ado, HUYGENS, come sopra indicato; e,
  3. Il sig. Alain, detto Ado, HUYGENS, sopra citato.

I mandati dei membri del consiglio sono automaticamente rinnovati al termine del periodo di quattro anni previsto dall’articolo 19 dello statuto, salvo richiesta espressa dell’amministratore. Due membri del consiglio che agiscono congiuntamente rappresentano validamente l’associazione. I membri del consiglio non sono remunerati per le loro funzioni.

B. Revisori Non è nominato alcun revisore, ritenendosi che la società non soddisferà, nel corso del suo primo esercizio sociale, i criteri enunciati all’articolo 17 della legge del 27 giugno 1921 relativa alle associazioni senza scopo di lucro.

C. Presidente del consiglio direttivo — segretario. Le persone qui nominate membri del consiglio, presenti o rappresentate come sopra indicato, dichiarano di adottare all’unanimità le seguenti decisioni:

  • è nominato presidente del consiglio direttivo, per la durata del suo mandato di membro del consiglio: Il sig. Alain, detto Ado, HUYGENS, sopra citato, presente come indicato e che accetta.
  • è nominato segretario per la durata del suo mandato di membro del consiglio: Il sig. Josef JENEWEIN, sopra citato, come sopra indicato e che accetta tramite il suo procuratore.

D. Primo esercizio sociale. Il primo esercizio sociale inizia alla data in cui l’associazione acquisisce la personalità giuridica e termina il 31 dicembre duemilatredici.

E. Inizio dell’attività. Le attività dell’IFDA iniziano il giorno del decreto reale che la riconosce.

F. Poteri. Tutti i poteri, compreso quello di subdelega, sono conferiti alle sig.re Stéphanie Ernaelsteen e Catherine LELONG, che agiscono separatamente, al fine di depositare la domanda di riconoscimento presso il Ministero della Giustizia e di agire in nome dell’IFDA fino a che quest’ultima ottenga la personalità giuridica.

G. Diritto di scrittura Il diritto di scrittura (Codice dei diritti e tasse diversi) ammonta a novantacinque euro (95 EUR) ed è pagato su dichiarazione del notaio sottoscritto.

H. Legalità Il notaio sottoscritto conferma, nell’ambito della presente costituzione, il rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

DI CHE ATTO. Redatto nella data e nel luogo sopra indicati. Dopo lettura integrale e commentata, è stato firmato dai comparenti e dal notaio.